Art. 2.
(Norme transitorie).

      1. L'articolo 595 del codice di procedura penale e l'articolo 166 delle citate norme di attuazione di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, abrogati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, continuano ad applicarsi, in via transitoria, a tutti i provvedimenti per i quali può essere proposto appello in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già iniziato a decorrere i termini per proporre l'appello principale o l'appello incidentale. I medesimi articoli continuano ad applicarsi, altresì, a tutti i provvedimenti giurisdizionali in relazione ai quali, alla citata data di entrata in vigore della presente legge, è già stato depositato un atto di appello.